La cassazione in tema di sospensione della patente di guida.

14 Dicembre 2018by admin
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Di competenza del Prefetto e non del Giudice Penale applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (Cassazione Penale, Sez. IV, sent. n. 52795 dell’8/11/2018)

(…)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. S.D., a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 23 febbraio 2018, con la quale lo stesso Giudice, nel dichiarare estinto il reato di guida in stato di ebbrezza a lui contestato (aggravato dall’orario notturno e dall’aver provocato un incidente) per esito favorevole della messa alla prova, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Di tale ultima statuizione si duole appunto il S., articolando un unico motivo di lagnanza, con il quale deduce l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad altra autorità (nella specie il Prefetto), atteso che è a tale autorità che spetta il compito di applicare la sospensione della patente nel caso di declaratoria di estinzione del reato diversa dalla morte del reo, come stabilito dall’art. 224 C.d.S., comma 3.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come già a più riprese affermato dalla Corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dall’art. 186 C.d.S., comma 9-bis e art. 187 C.d.S., comma 8-bis, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880).
Del resto, se è vero che il secondo comma dell’art. 168-ter c.p., inserito con la L. n. 67 del 2014, art. 3, comma 11, prevede espressamente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, vi è anche, nello specifico, l’ineludibile dato della competenza assegnata al Prefetto dal citato art. 224 C.d.S., comma 3, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria in parola, nel caso in cui venga dichiarata una causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo come, appunto, quella conseguente all’esito positivo della probation. 3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; all’eliminazione della sanzione de qua può direttamente provvedersi in questa sede. Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Catania, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida di S.D., statuizione che elimina. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Catania per quanto di competenza.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018



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